Rientrano nella definizione agevolata i carichi affidati alla riscossione dal 1ยฐ gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a:
โข imposte dichiarate e non versate (Irpef, Iva e altre imposte erariali);
โข contributi previdenziali dovuti allโINPS, con esclusione di quelli derivanti da accertamenti.
Restano esclusi i debiti da attivitร di accertamento e le altre tipologie non espressamente previste dalla norma.
ร ammessa lโadesione anche per i soggetti decaduti da precedenti rottamazioni, purchรฉ i carichi rientrino nel periodo agevolabile. Non รจ consentito lโaccesso per i debiti della โquaterโ se il contribuente risultava in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025.
โข Presentazione della domanda: entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online sul sito dellโAgenzia delle entrate-Riscossione.
โข Comunicazione dellโesito: entro il 30 giugno 2026.
โข Avvio dei pagamenti: 31 luglio 2026 (rata unica o prima rata).
Il contribuente puรฒ optare per:
โข pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
โข rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (durata massima 9 anni), di pari importo, con applicazione di interessi al 3% annuo a decorrere dal 1ยฐ agosto 2026.
Per il 2026 le scadenze sono fissate al 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre.
La definizione agevolata decade in caso di:
โข mancato o insufficiente pagamento dellโunica rata;
โข mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dellโultima rata del piano.
Il servizio telematico รจ attivo dal 20 gennaio 2026. Non sono previste modalitร cartacee.
โข tramite Area Riservata (SPID, CIE o CNS), con visualizzazione diretta dei debiti definibili;
โข tramite Area Pubblica, compilando lโapposito form e allegando documento di identitร e indirizzo e-mail per la convalida.
ร consigliata la preventiva richiesta del Prospetto Informativo, che consente di verificare i carichi definibili e lโimporto complessivo dovuto in caso di adesione.
Il bollo auto รจ escluso dalla Rottamazione-quinquies nazionale e non puรฒ essere definito tramite la procedura statale.
Resta ferma la facoltร delle Regioni di introdurre autonomamente misure agevolative (riduzione o azzeramento di sanzioni e interessi o altre forme di incentivo), efficaci solo se espressamente deliberate e comunicate attraverso i canali istituzionali regionali.

