La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta modificando la disciplina che regolamenta l’acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti passivi IVA.
Dal 1 luglio 2018 non si potranno più usare le schede carburante, i distributori sono tenuti quindi ad emettere nei confronti dei clienti soggetti passivi IVA fattura in formato elettronico. La fattura elettronica emessa non conterrà più l’indicazione dei chilometri di percorrenza del veicolo e verrà emessa ad ogni rifornimento.
La Legge di Bilancio ha inoltre disposto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili (nelle percentuali previste per lo specifico veicolo, 100% o 20%) solo se effettuate mediante carta di credito, di debito o carta prepagata, emesse da operatori finanziari opportunamente individuati.
Per quanto riguarda invece la detraibilità IVA, essa spetta esclusivamente se l’operazione viene provata da un pagamento con i mezzi sopra indicati, oppure da altro mezzo ritenuto idoneo, per quest’ultima fattispecie si è in attesa di un apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ai distributori di carburante verrà riconosciuto a partire dal 1 luglio 2018 un credito di imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con sistema di pagamento elettronico. Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente tramite compensazione con F24 a decorrere dal periodo successivo la maturazione dello stesso. In alternativa alla fatturazione in formato elettronico tra il distributore e il soggetto passivo IVA, si potrà ricorrere all’utilizzo di particolari “carte” distribuite dalle maggiori compagnie petrolifere, le quali provvederanno ad emettere la fattura riepilogativa dei vari rifornimenti alla fine del mese di competenza.