Si rammenta che l’ abbonamento speciale alla RAI per gli apparecchi televisivi e radiofonici presenti negli esercizi pubblici andrà rinnovato entro il 31 gennaio 2018.

Nessuna variazione, grazie anche alle sollecitazioni di FIPE che sta presidiando l’argomento direttamente con i vertici RAI, è stata apportata rispetto al pagamento del canone speciale per la detenzione di apparecchi fuori dall’ambito familiare stabilito per il 2017.

Pertanto, tale canone andrà versato nella consueta modalità del bollettino postale che la Rai invia alle imprese prima della scadenza.
Gli importi del canone speciale per radio e televisione (comprensivi di IVA del 4%) sono scaricabili al seguente link: http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx#due

Giova ricordare che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 della legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio, pertanto i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione pagheranno solo il canone per la televisione, mentre i soggetti che hanno la radio ma non la televisione, saranno tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.

Inoltre, ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione.

E’ stata infine sollecitata l’opportunità di introdurre un abbonamento stagionale che tenga conto delle specifiche esigenze delle attività commerciali aventi carattere stagionale, sulla falsariga di quanto già fatto ed ottenuto per il diritto d’autore e i diritti connessi.