Il 12 dicembre è entrata in vigore la Legge 167/2017 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’Italia all ’Unione Europea” che prevede alcune disposizioni in merito alla preparazione di alimenti con l’utilizzo di caseine e caseinati (Dir. (UE) 2015/2203), ossia di quei preparati che possono essere utilizzati per l’elaborazione di piatti da parte di ristoranti, pizzerie, ecc. (es. mozzarella/formaggio per pizza).
Vengono previste sanzioni amministrative (da 1.000 a 10.000 euro) per chiunque utilizza tali prodotti che non soddisfano alcuni requisiti di qualità (presenza di piombo, materiali estranei, ecc.). 

FIPE ha da subito rilevato alcune criticità riguardanti la norma in questione, soprattutto in merito al fatto che le sanzioni fossero applicabili a “chiunque”, non prevedendo una particolare deroga per chi – come il ristoratore – compra tali caseine e caseinati in confezioni sigillate e pertanto non è in grado di sapere se all’interno vi sia la presenza o meno dei materiali sopraindicati.
L’obiettivo è stato raggiunto, infatti Parlamento e Governo hanno compreso e sostenuto le ragioni di Fipe inserendo un nuovo comma (il n. 9) all’ interno dell’art. 12 della legge che oggi prevede: “Le sanzioni previste al comma 8 non si applicano a chi utilizza caseine e caseinati in confezioni originali, qualora la mancata corrispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo comma 8 riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti, purché l’utilizzatore non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Pertanto, con l’inserimento di questa disposizione, il ristoratore o il titolare della pizzeria non sarà considerato responsabile di quanto contenuto nelle confezioni di caseina e caseinati nell’eventuale violazione delle prescrizioni europee, ferma restando l’integrità delle stesse e la sua buona fede.