Da giovedì 12 ottobre 2017 è in vigore l’obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare in via telematica all’Inail, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

L’obbligo, la cui iniziale scadenza avrebbe dovuto essere il 12 aprile 2017, è stato differito al 12 ottobre 2017 dalla Legge n. 19/2017, di conversione del D.L. n. 244/16 (c.d. decreto Milleproroghe).

La mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro, secondo la precisione contenuta nell’art. 55, comm 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.