L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020 sull’istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per il canone di locazione (ex art. 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

L’articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che “Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”.

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che “il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Tanto premesso, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

 “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.

Sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile un vademecum in cui l’Agenzia illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia.