L’INPS, nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, con il messaggio n. 1321/2020 fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli
19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario. Neutralizzazione
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine per la presentazione della domanda decorre:
 per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio in commento (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 è neutralizzato ai fini della presentazione della domanda;
 per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo il 23 marzo 2020, il termine della presentazione della domanda decorrerà dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario
Per quanto concerne le modalità operative di presentazione della domanda sul portale dell’INPS, si rinvia alla lettura del messaggio in allegato.