Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge recante nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Segnaliamo alcune disposizioni di particolare interesse, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo è pari a una percentuale della differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

  1. a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro;
  2. b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra quattrocentomila euro e un milione di euro;
  3. c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra un milione di euro e cinque milioni di euro.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Vengono istituiti incentivi fiscali per le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, con ammontare di ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%.

Gli incentivi sono legati all’aumento del capitale sociale, integralmente versato, deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020.

Per i conferimenti in denaro effettuati per l’aumento del capitale sociale, nel limite di 2 milioni di euro, spetta un credito d’imposta pari al 20%, sempre che non vengano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024.

Alle società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale, nel limite previsto per le misure di aiuto (800.000 euro per ciascuna società). La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo cdi restituire l’importo, unitamente agli interessi legali.

Viene istituito un fondo, denominato “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, emessi dalle società con ammontare di ricavi superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro che effettuano l’aumento di capitale.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli strumenti finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

Abolizione IRAP

Le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni non sono tenute al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.

Abolizione prima rata IMU per alcune strutture del settore turistico

Sono esentati dalla prima rata IMU relativa all’anno 2020 in scadenza il prossimo 16 giugno 2020:

– gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;

– gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Credito di imposta per attività in locazione o affitto di azienda

È istituito un credito d’imposta in favore dei soggetti che non sono proprietari dell’immobile in cui si svolge l’attività, pari al 60% del canone in caso di contratti di locazione immobiliare e al 30% in caso di affitto d’azienda.

Il credito d’imposta è commisurato al canone relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Di norma, tale credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere.

Il soggetto avente diritto al credito d’imposta può cederlo al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Può altresì essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Fondo per la promozione del turismo in Italia

Viene istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, attraverso il quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e ad incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto del Mibact determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle stesse.

Imposta di soggiorno

Viene stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato dalla giurisprudenza “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

Viene specificato che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato).

Tax credit vacanze

Per il periodo d’imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Il credito è riconosciuto a pena di decadenza alle seguenti condizioni:

  • le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione presso una singola impresa turistico ricettiva,
  • il corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80%, d’intesa con l’impresa ricettiva, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta. Lo sconto applicato dall’impresa ricettiva viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

Per le imprese che esercitano attività in luoghi aperti al pubblico (ad esempio, alberghi, bar, ristoranti, teatri, cinema) è previsto un credito di imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d’imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione, ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Sospensione dei versamenti

Per le imprese turistico ricettive, i versamenti sospesi relativi a ritenute, contributi e IVA, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Registratori telematici

Vengono sospese fino al 1° gennaio 2021 le sanzioni per gli operatori con fatturato fino a 400 mila euro che non sono in grado di dotarsi di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmetterli telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate.

Lotteria dei corrispettivi

Viena differita dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la data di decorrenza della lotteria dei corrispettivi.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

La norma intende incrementare la liquidità delle imprese favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione. A tal fine, a decorrere dall’anno 2020 è elevato da 700 mila euro a 1 milione di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso l’istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.

Fondo turismo

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

Fondo per la promozione del turismo in Italia

Viene istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, attraverso il quale potranno essere realizzate iniziative finalizzate alla promozione del turismo in Italia e ad incentivare i flussi turistici sul territorio nazionale. Un decreto del Mibact determinerà i soggetti destinatari delle risorse e le modalità di assegnazione delle stesse.

Imposta di soggiorno

Viene stabilito il ruolo di “responsabile del pagamento” dell’imposta di soggiorno per il gestore della struttura ricettiva, al fine di evitare che venga considerato dalla giurisprudenza “agente contabile”, con la paradossale conseguenza di attribuirgli compiti e responsabilità previste per gli enti di riscossione.

Viene specificato che per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dalla normativa vigente in caso di violazione dei termini per il versamento delle imposte (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato).

Esenzione Tosap per attività di somministrazione al pubblico

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sono esentate dal pagamento della tassa o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al 31 ottobre 2020.

Fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, né all’obbligo di rimozione entro 90 giorni previsto dal testo unico in materia edilizia.

Concessioni demaniali marittime

Al fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza COVID-19 a carico degli operatori che esercitano la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata, gli operatori proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti ai relativi rapporti concessori già in atto.

Contributo alle attività turistiche delle zone economiche ambientali

Viene istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, volto a riconoscere un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili nelle zone economiche ambientali (ZEA).

Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo le modalità definite con decreti del Ministro dell’ambiente di concerto con il Mef.

Integrazione salariale

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa possono utilizzare il trattamento ordinario di integrazione salariale, l’assegno ordinario o il trattamento di cassa integrazione in deroga per una durata massima di diciotto settimane (in luogo delle iniziali nove settimane).

Le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal decreto-legge in questione possono essere utilizzate dopo aver interamente fruito delle iniziali nove settimane in due tranches, rispettivamente di cinque e quattro settimane.

I datori di lavoro del settore turismo destinatari dei trattamenti possono usufruire dei trattamenti erogati dal Fondo di integrazione salariale (assegno ordinario) possono utilizzare le quattro settimane della seconda tranche anche per periodi precedenti il 1°settembre 2020.

Tale possibilità non è al momento prevista per i trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga.

Licenziamenti – sospensione dei termini

Le procedure di licenziamento collettivo e i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sono sospesi per cinque mesi a partire dal 17 marzo 2020.

Trattamenti di disoccupazione

Le prestazioni dei trattamenti di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) in scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 sono prorogate per ulteriori due mesi.

Lavoratori stagionali del settore turismo

Per i lavoratori stagionali del settore turismo beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale indennità è riconosciuta anche per il mese di aprile. Per il mese di maggio l’indennità è pari a 1.000 euro.

Lavoratori intermittenti

Ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese.

Contratti a termine

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Bonus autonomi

Ai professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, la medesima indennità, pari a 600 euro, è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto, iscritti alla gestione separata, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata, che siano titolari di rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, la medesima indennità, pari a 600 euro, è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai medesimi lavoratori che in osservanza dei provvedimenti di urgenza emanati dall’autorità per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato la propria attività o abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2020, rispetto al fatturato o corrispettivi del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro.

Reddito di emergenza

Viene previsto un aiuto al reddito per tutti quei lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori sociali.

Lavoro agile (smartworking)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid – 19 i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.