Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale la Delibera del Consiglio dei Ministri che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 e il Decreto Legge n. 125/2020 che, in considerazione della persistente diffusione del virus sul territorio italiano, proroga alcune delle misure emergenziali contenute in diversi provvedimenti straordinari ed estende l’efficacia delle misure disciplinate dal DPCM del 7 settembre u.s. fino al 15 ottobre 2020.

Il decreto entra in vigore oggi.

In particolare si segnala:

  • l’introduzione degli obblighi di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di utilizzarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi; sul punto è bene precisare che sono espressamente fatte salve, tra l’altro, le disposizioni contenute nei protocolli e nelle linee guida concernenti il consumo di cibi e bevande;
  • restano consentite le attività di ristorazione, degli stabilimenti balneari, delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, seppur condizionate al preventivo accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori e, quindi, all’adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
  • restano sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;
  • proroga al 31 ottobre p.v. dei termini decadenziali per l’invio delle domande e la trasmissione dei dati in materia di nuovi trattamenti di assegno ordinario (FIS) e cassa integrazione in deroga.

DL 7 ottobre 2020