Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020 ha prorogato sino al 7 ottobre 2020, con alcune modifiche, le disposizioni contenute nel precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.

Sono introdotte alcune deroghe agli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per chi entra in Italia per ragioni non differibili.

Viene invece confermata la disposizione che sospende, all’ aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’ intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (fatta eccezione per le feste private, quali matrimoni, battesimi, cresime, etc.).

Inoltre si segnala quanto segue:
 ai fini della ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche dovranno continuare a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità di cui all’allegato 21 (art. 1, comma 6, nuova lettera r));
 per le Università, le attività didattiche e curriculari dovranno essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Tali linee guida ed il protocollo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art.1, comma 6, nuova lettera s));
 a coloro che, nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi esteri di cui all’Elenco E dell’allegato 20, sarà possibile l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di persona, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva purché cittadina di Paesi dell’Unione Europea, di Stati aderenti all’accordo di Schengen, di Paesi del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Stato del Vaticano, ovvero cittadina di altri Stati terzi soggiornante di lungo periodo in Italia (art. 4 comma 1, nuova lettera i-bis));

 non saranno più soggetti ad obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni coloro che entrano in Italia dall’estero, in caso di ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e purché attestino di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti
all’ingresso in Italia, a un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo (art. 6, comma 6, nuova lettera d-bis));
 vengono sostituite le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico contenute nell’allegato 15 e le linee guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all’allegato 16 come approvate dalla Conferenza Unificata che, come noto, hanno, tra l’altro, innalzato il coefficiente di massimo riempimento dei mezzi di trasporto.

allegato circ349-dpcm 7 settembre 2020