E’ stata pubblicata sulla GU l’ordinanza del Ministro della Salute, contenente le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Principi di carattere generale
Le linee guida contengono, anzitutto, i seguenti principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:
– Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
– Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
– Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
– Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
– Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
– Aerazione: Rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli
occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.
Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:
RISTORAZIONE E CERIMONIE
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
 Non vi è più il riferimento alla consultazione on line del menu, agli esercizi che non dispongono di posti a sedere, alla consumazione al banco né alla postazione dedicata alla cassa.
Viene confermata l’applicazione delle misure di prevenzione ad ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, nonché per l’attività di catering e per i banchetti, nell’ambito di cerimonie.
Inoltre, viene confermato che:
 gli esercizi che somministrano pasti privilegino l’accesso tramite prenotazione, restando comunque consentito l’accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuativamente presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
 tutti gli esercizi dispongano i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);
 tutti gli esercizi privilegino l’utilizzo degli spazi esterni nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
 si possono organizzare buffet, anche self service, con modalità organizzative che evitino assembramenti;
 i clienti devono indossare la mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, in ogni occasione in cui non siedono al tavolo. Al contrario, per i lavoratori, non è più indicato tale obbligo;
 devono essere favorite modalità di pagamento elettroniche;
 devono essere mantenute porte, finestre e vetrate aperte a meno che le condizioni meteo o altre situazioni di necessità non lo consentano (confermate anche le indicazioni per gli impianti di condizionamento);
 sono consentite le attività ludiche alle medesime condizioni precedenti (uso della mascherina, ove previsto dalla normativa vigente, igienizzazione delle mani e delle superfici di gioco, distanza di sicurezza tra i giocatori ed i tavoli).
ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno prenotato;
 Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla cassa, all’obbligo di mantenere almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, né di assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni di almeno 10 mq per ogni ombrellone e tra le attrezzature di almeno 1 mt;
 Non sono più previste limitazioni alle attività ludico-sportive ed agli sport, sia individuali che di squadra, che si svolgono in spiaggia.
Viene confermato, altresì, che:
 sia privilegiato l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione;
 siano favorite modalità di pagamento elettroniche;
 vengano riorganizzati gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone;
 siano predisposti, se possibile, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
 si proceda, se possibile, all’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde;
 vi sia una regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, nonché delle attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni.
ATTIVITÀ RICETTIVE
Così come stabilito nelle precedenti Linee Guida, le disposizioni in esame si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (ivi compresi gli alloggi in agriturismo,
le locazioni brevi, le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, i rifugi alpini ed escursionistici e gli ostelli della gioventù).
Indicazioni di carattere generale:
 Non è più indicato il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e della differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture;
 Non vi è più il riferimento alla postazione dedicata alla reception ed alla cassa;
 Non è più richiesto l’obbligo di mantenere, per un periodo di quattordici giorni, l’elenco dei soggetti che hanno alloggiato.
La scheda conferma che:
 tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere.
Viene, inoltre, confermato che:
 il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi;
 occorre favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online;
 l’utilizzo degli ascensori deve consentire il rispetto della distanza interpersonale;
 occorre frequentemente igienizzare tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni.

PISCINE TERMALI E CENTRI BENESSERE
La sezione elimina molte delle disposizioni stabilite nella precedente versione delle Linee Guida ed elimina, altresì, totalmente la suddivisione in sotto-sezioni “Piscine termali” e “Centri benessere” prevendo che le indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso collettivo, ai centri benessere e alle diverse attività praticabili in tali strutture.
Indicazioni di carattere generale:
Non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:
 l’elenco delle presenze;
 la dotazione di barriere fisiche nelle postazioni reception e cassa;
 il distanziamento tra gli ombrelloni;
 il consumo di alimenti negli ambienti termali o del centro benessere.
Nella presente versione aggiornata si prescrive che venga evitato l’uso promiscuo di oggetti e biancheria.
Vengono, inoltre, confermate le seguenti misure:
 privilegiare l’accesso tramite prenotazione;
 pianificare l’attività per evitare code e assembramenti e, se possibile, organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;
 favorire il pagamento elettronico;
 organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro;
 igienizzare le aree comuni, i servizi igienici, gli spogliatoi; cabine, docce, ecc.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco):
Vengono confermate pressoché tutte le misure previste nelle precedenti Linee Guida. Tuttavia, viene ridotta ad 1 metro la distanza interpersonale, se non è indossata la mascherina, nelle stanze/ambienti ad uso collettivo. Inoltre, non è più previsto il divieto di accesso ad ambienti caldo-umidi (es. bagno turco).
Nelle Linee Guida aggiornate, infatti, è stabilito che per l’utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco, stufe, grotte), dovrà essere previsto un accesso con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono, inoltre, essere sottoposti a ricambio d’aria naturale e igienizzazione prima di ogni turno.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
Nel documento aggiornato vengono eliminate le indicazioni relative a:
 l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione;
 l’elenco delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
 limitazioni alla permanenza dei clienti in ordine al tempo ed alla capienza;
 possibilità di delimitare con barriere fisiche l’area di lavoro;
 per i centri massaggi e centri abbronzatura, l’obbligo di organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare almeno 1 metro di distanza;
 l’obbligo di lavare la biancheria con acqua calda o con candeggina.
Le disposizioni confermate, invece, riguardano:
 il distanziamento di almeno 1 metro, sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti, tramite la riorganizzazione degli spazi, laddove possibile;
 la possibilità per l’utenza, previa igienizzazione delle mani, di consultare riviste, quotidiani e materiale informativo;
 l’obbligo, sia per l’operatore che per il cliente, durante il tempo necessario all’espletamento della prestazione, se distanti meno di 1 metro, indossare la mascherina chirurgica o FFP2 senza valvola secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 un’adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di un nuovo cliente e un’adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori;
 favorire le modalità di pagamento elettroniche;
 la possibilità di praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque,
durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi;
 un’adeguata aerazione della doccia abbronzante, nonché la pulizia e la disinfezione della tastiera di comando, tra un cliente e l’altro;
 evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, che devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e l’altro.

COMMERCIO
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Nella presente scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.
Sono invece confermate le seguenti misure:
 regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
 obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
 favorire modalità di pagamento elettroniche.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (MERCATI E MERCATINI DEGLI HOBBISTI)
Nella presente scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.
Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:
 riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
 garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale;
 per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

SALE DA BALLO E DISCOTECHE
Nella presente sezione (che chiude l’aggiornamento delle Linee Guida), non vi sono più riferimenti dispositivi per quanto concerne:
 il limite del 75% della capienza massima autorizzata all’aperto e del 50% per cento di quella autorizzata al chiuso;
 mantenere l’elenco delle persone presenti, per un periodo di quattordici giorni;
 la dotazione di barriere fisiche nella postazioni dedicata alla reception;
 il divieto di consumazione di bevande al banco.
Per quanto riguarda, infine, le misure confermate, si segnalano le seguenti:
 definire il numero massimo di presenze contemporanee di persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti;
 organizzare gli spazi al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita ed in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro tra gli utenti;
 privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento tickets e compilazione di modulistica on-line;
 rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in più punti, prevedendo l’obbligo di utilizzo da parte degli utenti in particolare prima dell’accesso e all’uscita di ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
 con riferimento all’attività del ballo la distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri;
 per l’utilizzo della mascherina si fa riferimento alle disposizioni nazionali vigenti e, in ogni caso, va mantenuta, se previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi
(ad eccezione del momento del ballo) oltre che in tutte le situazioni di possibile assembramento, anche all’aperto;
 garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata;
 consentire la distribuzione delle bevande esclusivamente qualora sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata; è comunque raccomandata la consumazione al tavolo;
 i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro di tra i clienti di tavoli diversi;
 ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli per il ghiaccio, etc.), dovrà essere disinfettato prima della consegna.
Resta inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di prevenzione più restrittive, da adottare in considerazione di specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate.