Scarica qui il testo del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

DPCM e allegati del 26 aprile 2020

Le disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’articolo 2 – di seguito illustrati – che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del
predetto decreto 10 10 aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Rinviando alla lettura del decreto e relativi allegati per le singole prescrizioni, si evidenziano di seguito le misure di maggiore interesse.

Misure urgenti di contenimento contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a  quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la
possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso (cfr sul punto protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 del DPCM);
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, con presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo di esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque
tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
s) è differita a data successiva al 17 maggio ogni attività convegnistica e congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) restano sospesi gli esami di idoneità teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di guida (art 121 C.d.S) da svolgersi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile e un successivo provvedimento dirigenziale, in favore dei candidati che non avranno potuto sostenere le previste prove d’esame, disporrà la proroga dei termini dei relativi adempimenti.
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. L’allegato 1 conferma quello del DPCM del 10 aprile ed inserisce il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in  modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) i Presidenti delle Regioni continuano a disporre la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori;
gg) per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;
hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;
ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali. Quindi che sia attuato il più possibile il “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza.

L’Allegato 5 prevede le seguenti misure per gli esercizi commerciali:
– Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
– Garanzia di pulizia ed igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
– Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.
– Ampia disponibilità ed accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
– Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
– Uso di guanti “usa e getta” nell’attività’ di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
– Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona per volta, oltre ad un massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.  incentivate ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di
strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che consente adesso, per quanto di più diretto interesse:
– il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (divisione 45);
– il commercio all’ingrosso (divisione 46);
– attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
– vigilanza e investigazioni (divisione 80);
– le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
– attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti,
informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
– riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa (divisione 95).
L’elenco dei codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1 sopra illustrato per le attività commerciali e i servizi professionali.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (comma 2).
Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione (comma 3).
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di  prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (comma 4).
Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo ai servizi postali, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità (comma 5).
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 – su cui si è riferito con nota
confederale di pari data – nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8.
La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (comma 6).
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione (comma 7).
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (comma 8).
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 (comma 9).
Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione  epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento (comma 11)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)
Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure (art. 3, comma 1):
 i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
 è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
 nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro della pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. L’articolo 3, commi 2, 3 e 4 (e allegato 4, lettera m) introduce inoltre importanti novità sul tema dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.
Il comma 2 dell’articolo 3 prevede infatti che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale debbano usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.L’articolo specifica poi che non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo chiarisce che potranno in ogni caso essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o  mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Specifica infine il comma 4 che l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.