Con il decreto ministeriale dell’1.9.2016 (G.U. n. 252 del 27.10.2016) vengono dettate le disposizioni attuative che consentono, per l’anno in corso, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, al termine del periodo di fruizione dell’indennità di maternità e nei tre mesi successivi ovvero per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o per il pagamento di asili nido pubblici o privati.

(La misura potrebbe essere rifinanziata nel 2017)

Destinatarie

Il beneficio è rivolto alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Misura del beneficio

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi.

Per il servizio di baby-sitting, il contributo viene erogato mediante il sistema dei buoni lavoro, mentre per gli asili nido, a fronte di una richiesta prodotta dalla struttura interessata, debitamente documentata ai fini dell’attestazione dell’effettiva fruizione del servizio, si darà luogo ad un pagamento diretto fino a concorrenza del citato limite massimo.

Presentazione domanda

Ai fini della fruizione del beneficio, le lavoratrici interessate dovranno inoltrare apposita domanda all’Inps entro il 31.12.2016, secondo le modalità che saranno indicate dallo stesso istituto, indicando l’opzione prescelta, che non potrà comunque essere modificata successivamente.

Ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda da parte dell’Inps, le lavoratrici interessate devono procedere all’acquisizione dei voucher entro i successivi 120 giorni, utilizzando i medesimi canali telematici, pena la decadenza dal diritto al beneficio.

Il contributo viene erogato secondo l’ordine di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili (2 milioni di euro per l’anno 2016). Il monitoraggio della spesa viene effettuato dall’Inps.

Esclusioni

Restano escluse dal beneficio:

– le madri lavoratrici già riconosciute totalmente esenti dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o di quelli privati convenzionati;

– coloro che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità (legge 248/2006).

Modalità di accesso alle strutture accreditate

L’elenco delle strutture pubbliche e private eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla sperimentazione, nonché le modalità di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime, saranno forniti dall’Inps attraverso il sito istituzionale www.inps.it.

Riduzione congedo parentale

La fruizione dei benefici citati comporterà, per ogni quota mensile richiesta, la riduzione di un mese del congedo parentale spettante alla lavoratrice interessata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 151/2001.

Rif.: Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 1.9.2016 (G.U. n. 252 del 27.10.2016)

Legge 208/2015, art. 1, comma 283