Pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’avviso 22/2018 che prevede la realizzazione di tirocini di 6 mesi (12 mesi per i disabili) con una indennità pari a € 500,00 mensili

Chi sono i destinatari

I destinatari dell’avviso 22/2018 – tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi (12 per soggetti svantaggiati e/o disabili) con un’indennità mensile di 500 euro a carico della Regione

  1. Giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni che:
    • Siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi;
    • Siano disoccupati, inattivi o in cerca di prima occupazione;
    • Abbiano una dichiarazione ISEE non superiore a 30.000,00 €.
  2. Adulti  di età compresa tra i 36 e i 66 anni che:
    • Siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi;
    • Siano disoccupati, inattivi o in cerca di prima occupazione;
    • Abbiano una dichiarazione ISEE non superiore a 30.000,00 €.
  3. Disabili ai sensi della l. 68/99 o svantaggiati ai sensi della l. 381/91 che:
    • Siano residenti o domiciliati in Sicilia da almeno 6 mesi;
    • Abbiano una età minima di anni 16;


Chi sono gli esclusi

  • Quanti hanno usufruito dei tirocinanti e attivati nell’ambito del Programma Nazionale Garanzia Giovani;
  • I soggetti iscritti ad un ordine o albo professionale relativo alla stessa professione per il quale si intende effettuare il tirocinio;
  • Soggetti coinvolti in altre misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico;
  • Soggetti coinvolti in corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo;
  • Soggetti coinvolti in servizio civile;
  • Soggetti che hanno ricevuto un finanziamento pubblico per l’avvio di un’attività d’impresa;

Anche i cittadini comunitari sono ammissibili purché in possesso di regolare permesso di soggiorno.


Durata del tirocinio e indennità

I tirocini hanno una durata di 6 mesi, estendibile sino a 12 mesi nel caso di misura dedicata a soggetti rientranti nella categoria C. E’ a carico della Regione Sicilia l’indennità di partecipazione di € 500,00 mensili. L’indennità verrà bimestralmente erogata e viene corrisposta a condizione che venga raggiunto il 70% di presenze mensili.

Il tirocinio prevede un massimo di 30 ore settimanali.


Presentazione della domanda di partecipazione

Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dal prossimo 11 Giugno 2018 e per i successivi 30 giorni. Potranno essere caricate e inviate attraverso la sezione informatica resa disponibile sul Sito Istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro oppure attraverso qualsiasi tra i 65 Centri Pubblici per l’Impiego (C.P.I.). Nel caso di caricamento on line, comunque, il destinatario dovrà presentarsi, entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza presso il C.P.I. per la convalida.

Graduatoria

La graduatoria viene stilata considerando come elemento primario il reddito da modello ISEE, quindi la data di nascita, infine il genere (prima il femminile). Per i destinatari della misura C la graduatoria verrà stilata per data di nascita e, successivamente, per genere (prima il femminile).


Chi sono i SOGGETTI OSPITANTI

I soggetti ospitanti dell’avviso 22/2018 – tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi (12 per soggetti svantaggiati e/o disabili) con un’indennità mensile di 500 euro a carico della Regione devono:

  1. Avere sede operativa in Sicilia presso la quale deve svolgersi il tirocinio;
  2. Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  3. Non aver effettuato licenziamenti (ad eccezione della giusta causa o giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
  4. non aver fruito di C.I.G. nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
  5. non ospitare come tirocinanti lavoratori dagli stessi licenziati nei 24 mesi antecedenti l’attivazione del tirocinio;

E’ possibile ospitare più tirocinanti ma con i seguenti limiti: 

  1. in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti tra zero e cinque: 1 tirocinante;
  2. in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti tra sei e venti: 2 tirocinanti;
  3. in caso di soggetto ospitante con numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti nel limite del 10% della dotazione organica;

In deroga, è prevista la possibilità di incrementare il numero di tirocinanti di:

  1. una unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
  2. due unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 50% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
  3. tre unità se il soggetto ospitante ha assunto almeno il 75% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;
  4. quattro unità se il soggetto ospitante ha assunto il 100% dei tirocinanti ospitati nei 24 mesi precedenti;

Sono esclusi dalle limitazioni i tirocini attivati in favore di disabili e svantaggi ai sensi, rispettivamente, delle leggi 68/99 e 381/91, nonchè quelli in favore di richiedenti protezione internazionale ai sensi del DPR 21/2015, e ancora le vittime di violenza (D.lgs 286/1998) e vittime di tratta (D.lgs 24/2014).

Il tirocinio ha durata pari a 6 mesi, elevabile a 12 nei casi di soggetti disabili e/o svantaggiati e un massimo di 30 ore settimanali.

I soggetti ospitanti si candidano presso i soggetti promotori che provvederanno a trasmettere al C.P.I. competente gli aderenti; Saranno i soggetti promotori a incrociare, per competenze, domanda e offerta di tirocinio.

Al soggetto ospitante spetta il compito di nominare un tutor aziendale. Il tutor aziendale può accompagnare non oltre tre tirocinanti.

Il soggetto ospitante provvede alla copertura assicurativa dei tirocinanti presso l’INAIL nonchè per la polizza RC verso terzi.

CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI DEI TIROCINANRI

E’ prevista l’erogazione di un bonus occupazionale per i soggetti ospitanti che a conclusione del tirocinio provvederanno ad assumere il tirocinante. L’importo massimo è di 14.000,00 euro in 24 mesi (6.000,00 per il primo anno e 8.000,00 euro per il secondo). Il bonus può coprire al massimo il 50% (75% per i disabili) del costo del lavoratore annuo e proporzionalmente in caso di part time alle ore previste dal CCNL di riferimento.

Possono beneficiare del bonus le imprese o i datori di lavoro intesi come coloro i quali esercitano un’attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica. Non possono beneficiarne gli enti e le Pubbliche Amministrazioni e le persone giuridiche escluse dal regime “de minimis”.

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