Con il recente Decreto Legge Mezzogiorno è stato confermato il divieto di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed è stato introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.

Dal 2018, in pratica, gli shopper leggeri e ultraleggeri dovranno essere non solo compostabili secondo la norma UNI EN 13432 ma anche biodegradabili, cioè contenere una percentuale crescente di materia prima rinnovabile, ossia il carbonio biobased (secondo lo standard UNI CEN/TS 16640) pari ad almeno il 40% ,che dovrà diventare il 50% a partire dal 1 gennaio 2020 e il 60% dal 1 gennaio 2021.

Non solo: dovranno essere distribuite esclusivamente a pagamento e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti.

Per non incorrere in sanzioni, è necessario che chi commercializza tali sacchetti si accerti della conformità degli stessi già al momento dell’acquisto.

 

Pensando di fare cosa gradita, la FIDA, Federazione Italiana Dettaglianti Alimentari, ha elaborato una comunicazione, allegata alla presente in versione orizzontale e verticale, da esporre nei punti vendita, che potrete stampare autonomamente.