L’articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 estende ai contratti di soggiorno la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione prevede una deroga alle norme generali del codice civile, e consente alle strutture ricettive di rilasciare al cliente un voucher da utilizzare entro 12 mesi dalla sua emanazione, anche nel caso in cui il cliente chieda il rimborso.

Il voucher è un riconoscimento di un credito di cui potranno beneficiare i soggetti che hanno prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che si trovano in una delle condizioni di impossibilità previste dall’articolo 28 del decreto-legge n. 9 del 2020.

La disposizione è applicabile a tutte le strutture ricettive italiane, a prescindere dalla nazionalità del cliente, o dalla sede dell’agenzia di viaggio o del portale attraverso cui è stata effettuata la prenotazione.

La disposizione inoltre è applicabile alle cancellazioni per “impossibilità sopravvenuta” riferite a soggiorni da effettuarsi durante il periodo di validità delle specifiche misure di contenimento di cui ai diversi provvedimenti regionali e governativi che si sono succeduti nel tempo, adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6. Deve quindi ritenersi applicabile anche alle cancellazioni già effettuate, motivate dall’epidemia e dalle restrizioni contenute nei diversi provvedimenti, per le quali la struttura ricettiva non abbia ancora provveduto al rimborso.

Si ricorda che il cliente deve comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle previste situazioni di impossibilità sopravvenuta non oltre 30 giorni dopo la cessazione dell’impedimento, o l’annullamento, sospensione o rinvio dell’evento. La struttura ricettiva, entro 15 giorni dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

La struttura ricettiva, numerando il voucher, dovrà evidenziare sullo stesso la data di scadenza, non prima di 12 mesi dalla data di emanazione, specificando inoltre:

  • se il voucher può essere utilizzato solo dal beneficiario a cui è indirizzato o se è cedibile;
  • se l’importo è considerato non divisibile e deve pertanto essere utilizzato solo per un unico periodo di soggiorno, oppure se è frazionabile e quindi utilizzabile per più soggiorni.

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