Il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di alcolici a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che per ragioni di semplificazione era stato abolito dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017.

L’esonero riguardava nello specifico tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre, nonché le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati. L’obbligo di denuncia all’Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all’ingrosso o che gestiscono i depositi.

L’obbligo di denuncia fiscale è stato quindi reintrodotto per tutte le attività che usufruivano dell’esonero a decorrere dal 30 giugno 2019.

La denuncia, da indirizzare all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane competente per territorio, ha validità permanente e deve essere presentata entro il 31/12/2019.

Le aziende che avevano effettuato la denuncia prima della soppressione dell’obbligo non devono presentare una nuova denuncia, salvo il caso in cui siano intervenute variazioni nei dati a suo tempo comunicati.