Elezioni Enasarco 2020 – Vota la lista n.3 Enasarco del Futuro e difendi le nostre pensioni!

Caro Collega,

come ben saprai, da oggi giovedì 24 settembre a mercoledì 7 ottobre, si svolgeranno le elezioni online per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione Enasarco.

ATTENZIONE! In questa tornata elettorale si sono proposte liste improvvisate, cresciute prevalentemente attraverso internet, senza basi solide, che in questo momento di difficoltà diffusa del nostro Paese stanno utilizzando la macchina del fango per conquistarsi visibilità.

Enasarco è una Fondazione molto complessa, che paga circa 1 miliardo di pensioni all’ anno agli Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari. Enasarco è il nostro Ente Previdenziale e deve esclusivamente rispondere alle esigenze e alle aspettative della nostra categoria.Tanto si può e si deve fare per rinnovare la nostra Fondazione ma sempre con molta responsabilità e serietà perché, a prescindere, Enasarco deve continuare a garantire le nostre pensioni e il nostro welfare.

Noi di FNAARC, punto di riferimento della categoria da oltre 75 anni, con le nostre 108 sedi territoriali gestite da colleghi, con l’ obiettivo di sviluppare un progetto solido e sostenibile per il rinnovamento di Enasarco, abbiamo costituito la coalizione Enasarco del Futuro insieme a Confcommercio, Confindustria, Confcooperative e CNA. Insieme, come insieme versiamo in egual misura i contributi per la nostra pensione, quella degli Agenti di Commercio e Consulenti Finanziari.

Mi permetto quindi di invitarti a partecipare alle elezioni votando la lista n. 3, Enasarco del futuro – Agenti FNAARC

Le nostre sedi sono a tua disposizione per approfondire il nostro Programma di Lavoro per il futuro di Enasarco e per accogliere la tua visione in merito.

Alberto Petranzan

Presidente FNAARC e

Coordinatore della Lista n.3 Enasarco del Futuro

 

Contributi a fondo perduto del Decreto Rilancio di fatto inaccessibili per molti agenti di commercio

Le rappresentanze di categoria – Fnaarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl Terziario, Usarci – chiedono un incontro urgente al Governo

 

Emergenza Covid-19: contributi a fondo perduto, ma di difficile accesso per molti agenti di commercio. E’ l’allarme lanciato dalle rappresentanze di categoria degli oltre 200mila agenti – Fnaarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl Terziario, Usarci – che hanno inviato una nota al premier Giuseppe Conte e i ministri dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.
Di fatto i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio risultano inaccessibili: “una possibile discriminazione – certamente non voluta dall’esecutivo – derivante – scrivono le organizzazioni sindacali di categoria – dalla peculiare attività degli agenti”.
Il Decreto Rilancio utilizza come requisito per l’accesso al contributo a fondo perduto il raffronto delle fatture dei mesi di aprile 2020 e 2019, ma questo, sottolineano le organizzazioni di categoria “nel caso degli agenti di commercio, in molti casi produce un effetto distorsivo”. La maggioranza degli agenti di commercio fattura, infatti, le
provvigioni “in un mese successivo al trimestre o al mese di riferimento. Inoltre, quasi sempre, gli agenti di commercio maturano le provvigioni al momento del pagamento del bene e servizio da parte del cliente”: nella seconda metà di marzo 2020 sono maturate provvigioni su affari procurati prima del lockdown. “E’ del tutto evidente
quindi – rilevano le organizzazioni di rappresentanza degli agenti – che l’utilizzo delle sole fatture emesse nei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 per dimostrare una perdita superiore al 33% sia, per gli agenti di commercio, un metodo di regola penalizzante che non permette, di fatto, di procedere con la richiesta del contributo previsto dal fondo perduto”.
Fnaarc, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl Terziario, Usarci chiedono al Governo un incontro urgente “per identificare il miglior percorso” e trovare una soluzione a quest’impasse.

DPCM 22 marzo 2020: indicazioni per gli Agenti di Commercio

Il nuovo DPCM del 22 marzo 2020, ulteriore provvedimento governativo avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, dispone che su tutto il territorio nazionale, con efficacia dal 23/03 fino al 3/04, si adottino, tra le altre, le seguenti misure che ci pare utile richiamare alla vostra attenzione:

1. sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle contenute nell’allegato 1 del testo del DPCM

2. è confermato il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo il caso in cui vi siano comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

3. restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva circa la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1.

La figura degli agenti e rappresentati di commercio non è specificamene ricompresa nel succitato allegato 1

Pertanto, per quanto attiene la possibilità di spostamento o trasferimento per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza da parte degli agenti e rappresentanti di commercio (attività NON espressamente richiamata tra quelle indicate nell’allegato-1) occorre:

1. che si determini, in linea di principio, una condizione di essenzialità e assoluta urgenza della prestazione

2. che si operi inequivocabilmente all’interno della filiera di cui all’allegato 1

3. che l’interlocutore con cui vi è la necessità e urgenza di interfacciarsi sia a tutti gli effetti operativo

4. che non vi sia la possibilità di utilizzare modalità alternative alla visita (ad es. modalità a distanza) per espletare la prestazione

5. aver inviato comunicazione al Prefetto attraverso cui si sia dichiarato che la propria attività rientra inequivocabilmente nella filiera di cui all’allegato 1. A titolo di esempio alleghiamo quella della Prefettura di Milano

6. in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, essere comunque in possesso di:

– autodichiarazione

– copia della comunicazione al Prefetto

– una visura camerale, quale documento che certifica l’attività di agente di commercio

– una copia del contratto di agenzia o, in alternativa, se possibile, una dichiarazione della casa mandante da cui si evinca il rapporto di agenzia e la zona di competenza.

– come ulteriore accorgimento, non strettamente necessario, una agenda, anche elettronica, che comprovi gli appuntamenti (ad es. conferma da parte del cliente)

 

Suggeriamo di prestare la massima attenzione alle ordinanze locali  (Comune, Provincia, Regione) che potrebbero riportare misure restrittive rispetto alle possibilità di spostamento o trasferimento territoriale e soprattutto alla modulistica rilasciata dalla propria Prefettura di competenza.

Decreto #iorestoacasa: domande frequenti

È del 9 marzo, il DPCM ribattezzato “Io resto a casa” e al momento è valido fino al 3 aprile. Estende a tutta Italia la zona protetta. Le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale: stesse regole per tutti per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Riportiamo i chiarimenti diffusi nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla sezione FAQ (che potete consultare al seguente link: http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278 ), evidenziando quelli di maggior interesse per il settore commercio, turismo e servizi e rimandando al sito per ulteriori approfondimenti o per verificare eventuali aggiornamenti.

 

SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro  o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi e gli agenti di commercio come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova , la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

I corrieri merci possono circolare?
Sì, possono circolare.

 

PUBBLICI ESERCIZI

Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).

Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.

 

TURISMO

1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.

2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.

3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.