E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/2020 c.d. “Liquidità”.
Durante l’iter di conversione in legge sono stati integralmente confermati gli artt. 5 (differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo), 21 (rimessione in termini per i versamenti nei confronti della PA), 22 (termini di nconsegna e trasmissione telematica della CU 2020), 36-37 (proroga termini processuali penali, civili, amministrativi.
Di converso, alcune disposizioni, sia con riferimento alle misure per agevolare l’accesso al credito delle imprese, sia con riguardo a quelle fiscali, contabili e di lavoro, sono state parzialmente modificate.

1. Misure per agevolare l’accesso delle imprese ai finanziamenti – garanzie da parte dello Stato
• Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Come si ricorderà, la disposizione in commento dispone che SACE S.p.A., al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
È previsto un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI che abbiano già esaurito la loro capacità di accesso al fondo di garanzia.

Tra le novità introdotte nel passaggio parlamentare si segnala l’estensione delle garanzie SACE, in quanto compatibili, anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, effettuate, dopo il 7 giugno 2020, dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari (cfr. comma 1-bis). È stato, inoltre, previsto che dalle garanzie SACE siano in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o un territorio non cooperativo a fini fiscali (cfr. comma 1-ter). Durante l’iter di conversione sono stati introdotti, tra costi ammissibili al finanziamento garantito, oltre i costi del
personale, anche i canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda [art. 2, comma 2, lett. n)].
• Art. 1-bis Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti
La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all’articolo 1 del D.L. in commento, siano integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà dichiarare, tra l’altro, che l’attività di impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dall’autodichiarazione, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti
ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell’articolo 13.
• Art. 13 Fondo di garanzia PMI
Come si ricorderà, con la disposizione in commento è stato previsto, fino al 31 dicembre 2020 e in deroga alla disciplina ordinaria, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Tra le modifiche di maggior rilievo per la categoria rappresentata introdotte in sede di conversione in legge, ne figurano alcune concernenti la linea di garanzia gratuita, automatica e senza valutazione, stabilita alla lett. m), che stabilisce una copertura del 100% per i nuovi finanziamenti di importo limitato in favore, tra l’altro, di PMI la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. In particolare, si prevedono le seguenti novità:
– l’importo del finanziamento non può essere superiore a 30.000 euro (in luogo del tetto massimo originariamente fissato in 25.000 euro);
– detto importo, inoltre, non deve esser superiore alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile), ovvero, al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione (il testo originario prevedeva che l’importo del finanziamento non fosse superiore al 25% dei ricavi del suo beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione);
– la durata del finanziamento non deve essere superiore ai 10 anni (e non più 6 anni, come previsto originariamente);
– la garanzia in commento è concedibile anche in favore di beneficiari finali con esposizioni classificate, anche prima del 31 gennaio 2020, come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le esposizioni – alla data della richiesta del finanziamento – non siano più classificabili come deteriorate ai sensi del Reg. UE n.575/2013. Nel caso in cui le esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è concessa a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate.
– per i finanziamenti in parola [di cui alla lett. m)] già concessi fino al 6 giugno 2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all’importo finanziato e alla durata, l’adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni.

2. Misure per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19
• Art. 4-bis Inserimento di nuove attività – tra cui la ristorazione, mense e catering – nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavoro
Come noto, la legge n. 190/2012 detta una serie di disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti di lavori, prevedendo l’istituzione presso le Prefetture, dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”). Tale lista ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici attivi in settori ritenuti maggiormente esposti a rischi di infiltrazioni da parte di organizzazioni criminali operanti nell’ambito degli appalti.
L’articolo in esame, introdotto nel passaggio parlamentare, modifica l’elenco di cui all’art. 1, comma 53 Legge n. 190/2012 nel quale sono individuate le “attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” introducendo nuovi settori, tra cui la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering.
• Art. 10 Improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento
Come si ricorderà, l’art. 10 è una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.
Con le modifiche introdotte nel passaggio parlamentare, tra l’altro, sono state ampliate le eccezioni
alla citata regola dell’improcedibilità dei ricorsi (cfr. comma 2).
• Art. 11 Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito
La disposizione prevede la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito. Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione la predetta sospensione è disposta per i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 (il termine finale originariamente previsto era al 30 aprile 2020), emessi in data antecedente al 9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L. Liquidità).
• Art. 12 Fondo solidarietà mutui prima casa, c.d. “Fondo Gasparrini”
Come evidenziato con circolare Fipe n. 53/2020, la norma in esame conferma che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall’articolo 54 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus).
Nel corso dell’esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche:
– i benefici del Fondo sono stati estesi anche agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall’articolo 2083 del codice civile: coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia;
– sono state precisate le modalità di verifica dei requisiti per l’accesso al Fondo e gli adempimenti in capo all’istituto di credito che, alle condizioni di legge, è tenuto già ad avviare la sospensione dalla 1° rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda, ove abbia accertato la completezza e la regolarità formale di quest’ultima;

– i benefìci del Fondo sono estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari, ove aventi le condizioni di legge.
• Art. 12-bis Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali
internazionali
La disposizione – introdotta nel corso dell’esame parlamentare – stabilisce che il credito di imposta già previsto dall’articolo 49 del D.L. n. 34/2019 (“credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali”), spetta, per l’anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto. In particolare, alle imprese beneficiarie spetta un credito d’imposta pari al 30% delle predette spese.
• Art. 13-bis Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura
La Legge n. 108/1996 ha disposto l’istituzione di due diversi fondi in materia di usura: i) Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (volto a erogare mutui agevolati a favore di imprenditori vittime di usura); ii) Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura (finalizzato a far accedere al credito più agevolmente le imprese e le famiglie in difficoltà economica, e quindi maggiormente esposte al rischio usura.
La disposizione – introdotta nell’iter di conversione – destina al Fondo di prevenzione dell’usura il 20% dell’attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell’usura. La disposizione opera per l’esercizio 2020 e in relazione all’attivo di esercizio risultante alla data del 30 settembre 2020.

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3. Misure Fiscali e contabili
• Art. 18 Sospensione di versamenti tributari e contributivi
La disposizione stabilisce, in favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020, la sospensione dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per
l’assicurazione obbligatoria. È bene ricordare che ai sensi dell’art. 126 del D.L. Rilancio i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno) oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
L’unica modifica di rilievo introdotta nel corso dell’iter di conversione del Decreto in commento concerne l’introduzione del comma 8-bis, con il quale sono stati prorogati dal 30 agosto al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento [videolottery e newslot di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del TULPS] e del relativo canone concessorio. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno: la prima rata deve essere versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è deve essere versata entro il 18 dicembre 2020.
• Art. 18-bis Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato
La disposizione, introdotta in sede di conversione, prevede la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo  Stato in regime di concessione o di locazione, con la finalità di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza sanitaria e, conseguentemente, i livelli occupazionali.
Il pagamento dei canoni sospesi dovrà esser effettuato, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente.
È bene precisare che la disposizione chiarisce espressamente che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti al 7 giugno 2020, in modo da evitare l’insorgenza di maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso.
• Art. 29-bis Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, il datore di lavoro adempie agli obblighi dell’articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l’imprenditore è responsabile nei confronti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni e negli altri protocolli e linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
• Art. 30 Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro
La disposizione è stata abrogata dall’art. 125 del D.L. Rilancio che ne ha ripreso e ampliato i contenuti. Tale ultima disposizione ha, infatti, previsto il riconoscimento, anche in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 60.000 euro, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

4. Disposizioni in materia di salute e di lavoro
• Art. 41 Disposizioni in materia di lavoro
Viene confermata la possibilità di utilizzare gli strumenti di integrazione salariale per sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.