Il decreto interministeriale DM 122 della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute introduce nuove disposizioni per la regolamentazione dei trasporti.

È stato emanato il 18 marzo u.s. il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministro della Salute n. 122 che chiarisce alcuni aspetti relativi a quanto disposto dai precedenti Decreti di regolazione dei trasporti (DM 112,DM 116, DM 117, DM 118, e DM 120) sul territorio nazionale e nei collegamenti con Sicilia e Sardegna.
Il Decreto 122, in particolare, stabilisce a valere fino alla data del 25 marzo 2020 quanto segue:

 Le disposizioni previste dal DM 120/2020 agli artt. 1 e 2 in tema di disposizioni per chi entra in Italia non si applicano al personale sanitario, incluso l’esercizio temporaneo previsto dall’art. 13 del D.L. 18/2020, nonché ai lavoratori transfrontalieri in entrata e in uscita per motivi di lavoro e/o per ritorno al domicilio, residenza o abitazione;

 L’art. 2 del DM 118/2020 (Regolazione sei collegamenti con la Sicilia) viene sostituito prevedendo che il trasporto passeggeri da/per la Sicilia è sospeso. Viene assicurato il trasporto merci di unità di carico isolate preferibilmente non accompagnate. Sono autorizzati gli spostamenti tra Villa San Giovanni e Messina e Reggio Calabria e Messina attraverso quattro collegamenti giornalieri a/r tra le ore 06.00 e le ore 21.00. Tali corse sono riservate alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate, al personale sanitario, ai lavoratori pendolari e a chi può mostrare esigenze indifferibili o stato di necessità (lavoro, salute o necessità). Gli spostamenti delle elencate categorie devono essere
effettuati o a piedi oppure con veicoli a due o tre ruote ovvero quadricicli (lettera a) del comma 2 dell’art. 47 del CdS) oppure con autoveicoli di  categoria M (veicoli a motore per il trasporto di persone con almeno 4 ruote) (lettera b) comma 2 art. 47 CdS). Il traffico merci è, viceversa, effettuato esclusivamente dall’approdo di Messina Tremestieri;

 Modificando il DM 116, il traffico ferroviario nazionale viene ulteriormente limitato a specifiche tratte di treni per quanto riguarda le linee di mercato (alta velocità) e servizi intercity, come riportato dall’allegato 1 del decreto;

 Ad integrazione di quanto disposto dal DM 112, l’Enac può autorizzare voli privati negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio di cui al DM 1° febbraio 2006 (avio eli ed idrosuperfici), escluse le avio ed elisuperfici temporanee, unicamente in caso di comprovate esigenze lavorative, stato di salute o motivi di necessità e per ritorno al domicilio o residenza. Per i voli privati in partenza da aeroporti di aviazione generale, il pilota deve comunicare due ora prima del decollo alle autorità competenti il piano di volo, unitamente al modello di autocertificazione redatto dal Ministero dell’Interno. Per i voli privati diretti alle Regioni Sicilia e Sardegna, integrando quanto previsto dai DM 117 e 118, è richiesta in ogni caso l’autorizzazione preventiva del Presidente della Regione.