Il DM n.125 della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute vieta l’ingresso nei porti nazionali alle navi da crociera straniere, sospende i servizi di crociera delle navi italiane e prevede misure di isolamento per passeggeri ed equipaggio.

 

È stato emanato il 19 marzo u.s. il decreto della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Salute n. 125 (che si allega) che sospende i servizi di crociera per le navi battenti bandiera italiana, definisce i comportamenti da adottare per equipaggio e passeggeri e introduce il divieto di entrata nei porti italiani di navi da
crociera straniere.
Il decreto prevede la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane.
Inoltre, per le crociere attualmente in servizio, si stabilisce che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con, assicurate tutte le misure di prevenzione sanitaria a bordo, altresì, l’obbligo, di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.
Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del DM 120/2020, ovvero comunicazione del proprio ingresso in Italia all’azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell’isolamento fiduciario per 14 giorni, salvo il presentarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.
Per i passeggeri di nazionalità italiana ma con residenza estera si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure, in alternativa, a spese dell’armatore, possono chiedere il trasferimento presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale.
I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell’armatore della nave.
Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all’equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo dell nave.
Salvo disposizioni diverse da parte dell’autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto, come definito dall’Autorità sanitaria, con persona contagiata da COVID-19, scattano le misure di quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell’armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.
Infine, il decreto stabilisce il divieto per le società di gestione, per gli armatori e per i comandanti di navi battenti bandiera estera impegnate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali.
Le disposizioni introdotte dal Decreto avranno validità fino al 3 aprile 2020 e i contravventori saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, ai sensi dell’art 650 del codice penale (arresto fino a 3 mesi, ammenda fino a 206 euro).