E’ stato pubblicato in GU il Decreto Legge Sicurezza che contiene disposizioni che riguardano i pubblici esercizi. In particolare:

– definitiva conferma del divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni;

– possibilità per i sindaci di stabilire limitazioni agli orari di vendita e somministrazione di alcolici;

– divieto di accesso ai locali pubblici per le persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Si rende noto che il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese turistiche (bar-ristoranti-pub-pizzerie-etc) poichè disciplina la possibilità per i sindaci di stabilire limitazioni agli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici, alza definitivamente l’età minima per il consumo a 18 anni e contiene disposizioni in materia di divieto di accesso ai locali pubblici per persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Il Decreto Legge è già in vigore dal 21 febbraio ed è stato incardinato presso le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera per la conversione in legge (che deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL).

Giova precisare che alla base dell’emanazione di questo Decreto Legge vi è la difesa e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, oramai diventate di fondamentale importanza a seguito delle molteplici situazioni di degrado che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle città e nei loro centri storici, come sottolineato proprio da FIPE nella sua ultima Assemblea che aveva come tema “Il valore dei pubblici esercizi per l’identità e l’attrattiva dei centri storici”.

Il provvedimento nel suo complesso è apprezzabile soprattutto in relazione alle finalità perseguite che si inseriscono anche nel percorso di lotta all’abusivismo e tutela della legalità sempre seguito da FIPE.

Per quanto riguarda il contenuto delle norme di interesse, si segnala innanzitutto l’articolo 8 del Decreto Legge che va a modificare gli articoli 50 e 54 del TUEL (Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 267/2000). In particolare per quanto riguarda l’art.54 del TUEL, che consente al sindaco quale ufficiale di Governo di emanare delle ordinanze contingibili ed urgenti per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, l’articolo 8 citato provvede a specificare meglio la portata di tali provvedimenti che “sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardanti fenomeni di abusivismo, quali l’illecita occupazione di spazi pubblici o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.

Riguardo l’art. 50 comma 5 del TUEL, viene introdotta la possibilità per il sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare ordinanze contigibili ed urgenti anche in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti”.

Al comma 7 dello stesso articolo 50, viene aggiunto che “il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per u periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.