Nella attuale situazione di emergenza, nei casi di cancellazione di una prenotazione alberghiera, le aziende potrebbero non essere legittimate ad applicare le penali previste per i casi di inadempimento contrattuale, e, ove richiesto, potrebbero essere costrette a restituire quanto ricevuto a titolo di caparra o di prepagamento, fatta salva la possibilità di concordare lo spostamento della prenotazione in altri periodi.

L’articolo 1256 del codice civile stabilisce il principio secondo cui l’impossibilità sopravvenuta è causa di estinzione dell’obbligazione. L’articolo 1463 del codice civile stabilisce inoltre che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26958/2007, ha stabilito che l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore. Nella fattispecie, relativa ad un contratto di soggiorno alberghiero prenotato da due coniugi uno dei quali era deceduto improvvisamente il giorno precedente l’inizio del soggiorno, la Suprema Corte, enunciando il riportato principio, ha confermato la sentenza di merito con cui era stato dichiarato risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta invocata dal cliente ed ha condannato l’albergatore a restituire quanto già ricevuto a titolo di pagamento della prestazione alberghiera.

Per evitare contenziosi, occorre quindi stabilire se la cancellazione dipende effettivamente da “forza maggiore”.

Al riguardo, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti sui quesiti più ricorrenti, evidenziando però che ogni fattispecie necessita di essere concretamente esaminata:

  • cancellazione di soggiorni relativi a gite scolastiche: configura un’ipotesi di forza maggiore sull’intero territorio nazionale. In attesa della ordinanza annunciata dal Ministro dell’Istruzione, non è chiaro al momento fino a quale data devono intendersi sospese le gite scolastiche;
  • cancellazione di una sala prenotata per una manifestazione o evento: configura un’ipotesi di forza maggiore nelle sole regioni che hanno previsto la sospensione di tali eventi, per la sola durata di validità della specifica ordinanza;
  • cancellazione di una prenotazione da parte di persone in quarantena: configura un’ipotesi di forza maggiore, che deve essere comprovata da documentazione medica o provvedimento delle autorità sanitarie o di pubblica sicurezza;
  • cancellazione di una prenotazione da parte di persone residenti in aree in cui è stato disposto il divieto di allontanamento: configura un’ipotesi di forza maggiore, per il periodo di validità della specifica ordinanza.

E’ possibile richiedere a Confcommercio Agrigento un format di lettera che le strutture ricettive potranno inviare ai clienti, suggerendo di confermare la prenotazione ed offrendo un più ampio periodo di tolleranza, in attesa del miglioramento della situazione generale.