Lo scorso 13 maggio 2020, la Commissione europea ha emanato una “raccomandazione” agli Stati membri relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19.

Ai sensi della direttiva europea sui pacchetti turistici, la Commissione ritiene legittimo che gli operatori risarciscano il consumatore che non ha potuto usufruire del servizio rilasciando un voucher, al posto del rimborso in denaro. La Commissione rileva però che la suddetta direttiva europea richiede il consenso del consumatore.

Le numerose cancellazioni dovute alla pandemia di Covid-19 hanno portato ad una situazione di flusso di cassa e di entrate insostenibile per i settori dei trasporti e dei viaggi. In questo contesto, la Commissione evidenzia l’utilità del rilascio di voucher al fine di ridurre il rischio di insolvenza degli operatori, che comporterebbe l’assenza totale di rimborsi per i consumatori. Secondo la Commissione, i voucher dovrebbero però avere un periodo minimo di validità di 12 mesi, ed essere rimborsati alla scadenza se non utilizzati. Inoltre, se la validità dei voucher è superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione.

Sulla questione si è anche espressa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con  una segnalazione al Parlamento e al Governo sulla necessità di rivedere l’articolo 88 bis del decreto Cura Italia, ritenendolo in contrasto con la normativa comunitaria sui pacchetti turistici.

Secondo l’Autorità, affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

L’Autorità ha infine rappresentato che, a fronte del permanere del descritto conflitto tra normativa nazionale ed europea, interverrà per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni di fonte comunitaria disapplicando la normativa nazionale con esse contrastanti.

Al riguardo si fa presente che la direttiva sui pacchetti turistici, richiamata dalla Commissione europea e dall’Autorità Antitrust, è applicabile ai pacchetti formati da più servizi turistici, ma non è applicabile ai contratti che includono solo il soggiorno presso le strutture ricettive.

Si evidenzia però che con il decreto legge n. 34, cosiddetto “Rilancio”, è stato modificato l’articolo 88 del decreto “Cura Italia”, portando da 12 a 18 mesi la validità minima dei voucher alternativi al rimborso di biglietti per spettacoli e musei. È quindi possibile che il Parlamento, in sede di conversione del decreto “Rilancio” ed in ottemperanza all’invito dell’AGCM, provveda a modificare anche l’articolo 88 bis, e quindi anche le norme relative ai contratti di soggiorno.