Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 24 novembre 2021, ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo approvato prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2, che saranno in vigore dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

Rispetto alla versione base del green pass, rilasciato anche a chi è in possesso del risultato negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato entro 48 o 72 ore, viene istituito un green pass rafforzato, riconosciuto solo a chi è vaccinato o guarito.

Il green pass rilasciato dopo il completamento del ciclo vaccinale o della dose booster avrà una validità di 9 mesi anziché di 12 mesi. L’obbligo del green pass, nella sua versione base, viene esteso ai clienti di alberghi e strutture ricettive.

In caso di passaggio in zona gialla, le attività per le quali le norme vigenti prevedono restrizioni e limitazioni, saranno accessibili solo ai detentori del green pass rafforzato.

Anche in zona bianca, a decorrere dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, sarà però necessario il green pass rafforzato per accedere alle attività che subirebbero restrizioni in zona gialla, tra le quali ad esempio:

spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

La mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca o obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. E’ sempre obbligatorio portarla con sè ed indossarla in caso di assembramenti ed affollamenti. Restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.