Su sollecitazione della Federazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che la consegna a domicilio di bevande alcoliche anche non imbottigliate (cocktails) svolta da un pubblico esercizio non richiede alcun titolo autorizzatorio fiscale aggiuntivo rispetto alla licenza fiscale già rilasciata.

Con Circolare esplicativa, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiarito che gli esercizi già in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 29, comma 2, del Testo Unico Accise di cui al D.Lgs n. 504/1995, al fine dello svolgimento del servizio c.d. “cocktail delivery” non hanno la necessità di effettuare ulteriori adempimenti nei confronti della stessa Agenzia.

Con la Circolare, l’Agenzia conferma integralmente l’orientamento della Federazione, asserendo che con la consegna di bevande alcoliche a domicilio l’esercente “continua ad esercitare la medesima attività seppure in una forma distributiva ulteriore, accessoria rispetto a quella di ordinario svolgimento” e che pertanto, sotto il profilo fiscale, “il ricorso a tale iniziativa non dà luogo al sorgere di nuovi obblighi di denuncia di esercizio all’Ufficio delle dogane […] né a specifici vincoli di circolazione delle bevande premiscelate trasportate”.