L’INPS ha fornito le istruzioni relative alle indennità di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), per il mese di marzo 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione.

Di seguito si riassumono i contenuti della nota:

Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

L’articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 18 prevede una indennità per il mese di marzo 2020 a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura è rivolta ai lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità, per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. La prestazione non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’istituto precisa che, fermi restando i requisiti previsti dalla legge, che l’indennità in argomento è rivolta esclusivamente ai lavoratori con qualifica di stagionali, il cui ultimo rapporto di lavoro sia cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che detta cessazione sia avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l’anno 2020.

Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

L’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 18 prevede una indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data.

L’indennità è rivolta ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata. Ai fini dell’accesso all’indennità gli interessati non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie. I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%.

Per i lavoratori sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali

L’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 18 prevede una indennità a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La prestazione è riconosciuta a condizione che i richiedenti non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata.

Per i lavoratori in questione è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 euro. LA prestazione non concorre alla formazione del reddito. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l’anno 2020.

Presentazione della domanda

Per beneficiare delle indennità di cui sopra gli interessati dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. L’istituto informa che, stante il carattere emergenziale delle prestazioni, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta.

In alternativa al portale web, le prestazioni possono essere richieste tramite il servizio di contact center integrato, telefonando al numero verde 803164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del contact center la sola prima parte del PIN.

Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità e altre prestazioni previdenziali e regime delle compatibilità

Le indennità sopra esposte:

  • non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza;
  • sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Ape sociale);
  • sono incompatibili con l’assegno ordinario di invalidità.

L’indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all’articolo 27 del decreto n. 18.

L’indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione dell’indennità prevista dall’articolo 29 del decreto n. 18.

In analogia con quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità in questione sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.